Il seguente Regolamento interno del Dottorato di ricerca in Scienze dell’antichità e archeologia è stato approvato nella seduta del 20 novembre 2012, con modifiche approvate nella seduta del 20 gennaio 2017.
Art. 1
Il Corso di Dottorato in Scienze dell’antichità e archeologia nasce da un progetto comune delle Università toscane di Firenze, Pisa e Siena nell’ambito del progetto Pegaso della Regione Toscana. Il corso interessa i macrosettori di Scienze dell’Antichità (10/D) e Scienze Archeologiche (10/A).
Art. 2
Gli organi del Dottorato sono i seguenti: Coordinatore, Giunta e Collegio dei Docenti.
Art. 3
L’attività scientifica e didattica del Dottorato è organizzata in tre distinti Curricula: Antropologia del mondo antico, Archeologia, Filologia classica.
Art. 4
Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti; a lui spetta la gestione amministrativa del corso, in conformità alle norme vigenti e alle deliberazioni adottate dal Collegio.
Art. 5
La Giunta è composta dal Coordinatore stesso e da sei membri eletti dallo stesso Collegio in ragione di due membri per ciascun Curriculum e da un rappresentante dei dottorandi. Ciascun componente del Collegio dispone di un voto. La Giunta e il Coordinatore possono adottare deliberazioni in luogo del Collegio, in caso di urgenza e salvo ratifica. I due rappresentanti del Curriculum presenti in Giunta avranno la funzione di referenti del Curriculum.
Art. 6
Il piano complessivo delle attività didattiche e scientifiche del Dottorato è approvato dal Collegio dei Docenti.
Art. 7
Per ciascun dottorando è designato dal Collegio dei Docenti un Tutore, scelto tra i membri effettivi del Collegio o tra gli Esperti, che può essere coadiuvato da uno o più co-tutori, anche esterni al Collegio, con il compito di seguirne l’attività di ricerca.
Art. 8
Le attività di formazione si articolano annualmente in almeno nove cicli di attività didattica di almeno 15 ore ciascuno – corrispondenti a 15 CFU – distribuiti in tre cicli per ciascun Curriculum. Ciascun dottorando è tenuto nei primi due anni di corso a seguire sei cicli di cui cinque relativi al suo Curriculum e uno relativo a uno degli altri Curricula. L’acquisizione dei restanti 30 CFU relativi ad altre attività formative è valutata dal Collegio. I 60 CFU dell’ultimo anno di corso sono acquisiti attraverso l’attività di ricerca per la redazione della dissertazione finale per 45 CFU e mediante altre attività formative per i restanti 15 CFU. L’equipollenza di singoli moduli con attività svolte presso altre istituzioni in Italia e all’estero viene deliberata dal Collegio.
Art. 9
Il concorso di ammissione, in conformità alle vigenti norme dell’Università di Pisa, consisterà nella valutazione del progetto e del curriculum vitaedei candidati nonché in un successivo colloquio che verterà sulla discussione del curriculum stesso, sulla verifica della solidità della preparazione del candidato nonché della sua attitudine alla ricerca a partire dal progetto di ricerca presentato. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’inglese ed eventualmente di una seconda lingua straniera scelta dal candidato in relazione alle necessità del progetto di ricerca.
Art. 10
I soggiorni all’estero eventualmente richiesti dalla preparazione dei dottorandi saranno autorizzati dal Coordinatore. I soggiorni all’estero devono essere di almeno 6 mesi
Art. 11
Il corso afferisce amministrativamente al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, cui il Coordinatore riferisce nei casi previsti dalle norme vigenti.
Art. 12
L’ammissione dei dottorandi all’esame finale avviene sulla base della presentazione della tesi di Dottorato, il cui titolo deve essere stabilito entro il secondo anno di corso. L’ammissibilità all’esame finale viene decisa dal Collegio di Dottorato sulla base della relazione del Tutore e, se presenti, dei co-tutori. E’ prevista la possibilità di sostenere l’esame finale secondo modalità che permettano di ottenere la qualifica di Doctor Europaeus.
Art. 13
In occasione dei passaggi d’anno i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione orale di fronte al Collegio sullo stato di avanzamento delle proprie ricerche. Il Collegio valuterà in quell’occasione la partecipazione dei Dottorandi alle attività formative.
Art. 14
I Dottorandi dovranno svolgere una parte della loro ricerca all’estero per un periodo di almeno 6 mesi e dovranno prevedere nella Tesi finale un riassunto sia in italiano che in una delle principali lingue europee.
Art. 15
Per quanto non specificamente indicato vale il Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca dell’Università di Pisa, considerando che ove quest’ultimo parla del Presidente del Dottorato va inteso il Coordinatore e dove parla del Consiglio va inteso il Collegio del Dottorato.