Organizzazione 

Regolamento

Regolamento del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Antichità e Archeologia*

* Regolamento in corso di approvazione

Articolo 1

Il Corso di Dottorato in “Scienze dell’Antichità e Archeologia” è in forma associata fra Università toscane di Firenze, Pisa e Siena consorziate in ATS. Il corso coinvolge i Gruppi Scientifico Disciplinari di

Archeologia

Filologia Greca e Latina, Letteratura Cristiana Antica, Papirologia

Lingua e Letteratura Greca

Lingua e Letteratura Latina

Storia Greca e Romana.

Articolo 2

Gli organi del Dottorato sono i seguenti: Coordinatore, Giunta e Collegio dei Docenti.

Articolo 3

L’attività scientifica e didattica del Dottorato è organizzata nel Curriculum di Archeologia e nel Curriculum di Filologia Classica.

Articolo 4

Il Coordinatore del Dottorato, eletto, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale dell’Università di Pisa, dal Collegio dei Docenti fra le/i Professoresse/i Ordinarie/i o, in caso di motivata indisponibilità, fra le/i Professoresse/i Associate/i del Collegio, ha il compito della gestione amministrativa del corso, in conformità con le norme vigenti e con le delibere adottate dal Collegio.

Articolo 5

La Giunta è composta dal Coordinatore del Dottorato, da sei membri designati dal Collegio in ragione di tre membri per ciascun Curriculum e da un rappresentante degli allievi. Ciascun componente del Collegio dispone di un voto. Il Coordinatore, se opportuno con il parere della Giunta, vara delibere in luogo del Collegio, in caso di urgenza e salvo ratifica. Ai tre membri del Curriculum in Giunta è attribuita la funzione di referenti del Curriculum.

Articolo 6  

Ogni domanda di cooptazione nel Collegio, avanzata da docenti delle tre fasce, riceverà il parere favorevole del Collegio anche in base al rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti per l’accesso alle funzioni di Professore Associato.

Articolo 7

Il piano complessivo dell’attività didattica e scientifica del Dottorato è fissato con il parere favorevole del Collegio.

Articolo 8

Per ciascuno delle allieve e degli allievi sarà compito del Collegio individuare nel corso del primo anno una/un supervisora/e nonché una/un co-supervisora/e, di cui almeno uno in organico nelle Università  ,  scelti anche fra soggetti esterni, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i membri del Collegio

Articolo 9

Per ogni anno di corso, è prevista l’acquisizione di 60 CFU, di cui almeno 45 con l’attività didattica programmata dal Dottorato. L’attività didattica si articola ogni anno in almeno nove cicli di circa 15 ore ciascuno – corrispondenti a 15 CFU – in tre cicli per ogni Curriculum. Ciascuna/o delle/gli allieve/i è tenuta/o nel primo e nel secondo anno di corso a seguire sei cicli di cui cinque relativi al suo Curriculum e uno all’altro Curriculum. L’acquisizione dei restanti 30 CFU relativi alle altre attività del Dottorato è su valutazione del Collegio. L’acquisizione dei 60 CFU dell’ultimo anno di corso avviene attraverso l’attività di ricerca per la redazione della dissertazione finale per 45 CFU e mediante altre attività del Dottorato per i restanti 15 CFU. L’equipollenza di singoli moduli con attività svolte presso altre istituzioni o in Italia o all’estero è su valutazione del Collegio.

Articolo 10

Le prove di ammissione, in conformità con le vigenti norme dell’Università di Pisa, consisteranno nella valutazione del progetto e del curriculum vitae delle/dei candidate/i, nella valutazione di una prova scritta e in un successivo colloquio, in cui vengono discussi il progetto e il curriculum vitae stesso e viene verificata la solidità della preparazione delle/di candidate/i nonché l’attitudine alla ricerca in base al progetto elaborato. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’inglese o/e di una lingua straniera scelta dalle/dai candidate/i per le necessità del progetto di ricerca.

Articolo 11  

Le/gli allieve/i con borse esterne dovranno svolgere un periodo di ricerca di almeno 6 mesi all’estero, anche non continuativi. Per il periodo e per la maggiorazione della borsa che ne deriva sarà indispensabile l’autorizzazione del Coordinatore in base al parere della/del supervisora/e.

Articolo 12

Per la gestione amministrativa, il corso afferisce al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, presso il quale il Coordinatore del Dottorato è responsabile per le attività del Dottorato in conformità con le vigenti norme dell’Università di Pisa.

Articolo 13

L’ammissione degli allievi all’esame finale avviene dopo la presentazione della tesi di Dottorato, il cui titolo sarà stabilito entro il secondo anno di corso: è decisa dal Collegio in base alla relazione della/del supervisora/e nonché della/del co-supervisora/e. È prevista la possibilità di sostenere l’esame finale secondo modalità utili per ottenere la qualifica di Doctor Europaeus.

Articolo 14

In occasione dei passaggi d’anno gli allievi sono tenuti a una presentazione scritta e orale di fronte al Collegio dello stato di avanzamento della propria ricerca. Il Coordinatore procederà prima della presentazione, alla verifica degli obblighi per l’attività didattica.

Articolo 15

La tesi di Dottorato è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese; essa potrà essere scritta, con il parere favorevole della/del supervisora/e, anche in lingua diversa dall’italiano.

Articolo 16

Questo Regolamento rinvia, per quanto non specificamente indicato, al DM 226 del 14 dicembre 2021 e al Regolamento sul Dottorato di Ricerca dell’Università di Pisa.