Dipartimento

Regolamento

D.R. n. 537/2023 del 16 marzo 2023 – Modifiche

D.R. n. 2177/2020 del 30 dicembre 2020 – Modifiche

D.R. n. 766/2013 del 13 giugno 2013 – Emanazione

Articolo 1 — Ambito

Il presente Regolamento disciplina le attività del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, di seguito “Dipartimento”, in conformità con quanto previsto dalla legislazione in vigore, dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto di Ateneo, di seguito “Statuto”, e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 2 — Definizione

Il Dipartimento, nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei singoli membri, promuove, coordina e gestisce:

  1. le attività di ricerca negli ambiti della declaratoria di cui all’art. 4, c. 2, garantendo un equo e condiviso accesso alle proprie risorse;
  2. la didattica dei corsi di studio, dei corsi di dottorato e dei master di cui all’art. 5;
  3. le iniziative, gli scambi e i contatti per incrementare o per diffondere in Italia e all’estero la ricerca e la didattica negli ambiti della filologia, della letteratura e della linguistica.

Articolo 3 — Sede

  1. Il Dipartimento ha sede legale presso Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli 2, 56126 Pisa.
  2. Per assegnazione di Ateneo, il Dipartimento gestisce le strutture elencate nell’Allegato A.
  3. Il Dipartimento ha FiLeLi quale acronimo e quale dominio elettronico.
  4. Il Dipartimento ha un suo Logo riprodotto nell’Allegato B.

Articolo 4 — Declaratoria

  1. Il Dipartimento è una comunità di studi dedita per sua vocazione all’accrescimento e alla diffusione delle conoscenze di filologia, letteratura e linguistica dal mondo antico al mondo contemporaneo, in ambito classico, italiano e straniero.
  2. Il Dipartimento incardina i settori scientifico-disciplinari indicati nell’Allegato C.

Articolo 5 — Attività didattica

  1. Al Dipartimento afferiscono i corsi di studio triennali, i corsi di studio magistrali e i corsi di dottorato di ricerca, i master di primo e di secondo livello indicati nell’Allegato D.
  2. L’Allegato D è da intendersi modificabile a seguito di delibere del Consiglio di Amministrazione di Ateneo che di corsi e master dispongano l’attivazione o la disattivazione.
  3. Per la gestione dei corsi di studio triennali e magistrali, dei corsi di dottorato e dei master si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo in materia.

Articolo 6 — Autonomia

Il Dipartimento governa e gestisce le sue risorse con autonomia gestionale, amministrativa e negoziale, esercitata secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 7 — Organi

Il Dipartimento ha quali organi per le sue attività:

  1. il Consiglio;
  2. il Direttore;
  3. la Giunta;
  4. la Commissione Paritetica.

Articolo 8 — Il Consiglio

  1. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti delle varie componenti nella misura stabilita dall’art. 25, c. 4, dello Statuto, per una durata pari a quanto previsto dall’art. 25, c. 5, dello Statuto. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
  2. È facoltà del Direttore, anche su proposta di membri della Giunta, invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i professori emeriti e, su argomenti specifici, eventuali esperti.
  3. Il Consiglio esercita le competenze previste dall’art. 25, c. 2, dello Statuto e quelle demandate dalla legislazione in vigore, dall’ordinamento universitario nazionale e dalla normativa di Ateneo. Inoltre:
    1. risponde alle richieste di Ateneo, dopo ricognizione di esigenze maturate nella ricerca e nella didattica, in merito al piano di programmazione triennale del fabbisogno di docenti e di personale tecnico-amministrativo, in base all’art. 22, c. 13, dello Statuto;
    2. delibera sulla divisione dei fondi per le spese di carattere generale relative alla ricerca;
    3. coordina e delibera la programmazione didattica dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento;
    4. delibera su eventuali conflitti fra i Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento;
    5. delibera su calendario e aspetti di carattere generale relativi alla didattica;
    6. delibera, nel rispetto della normativa di Ateneo, su accesso ai locali e uso dei laboratori e degli strumenti che il Dipartimento ha in dotazione;
    7. delibera, nel rispetto della normativa di Ateneo, su richieste di patrocinio per iniziative culturali;
    8. ratifica i provvedimenti di urgenza promulgati dal Direttore.
  4. A ogni riunione del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.
  5. Il Direttore convoca il Consiglio e lo presiede.
  6. Il Direttore convoca il Consiglio in base a un calendario di massima e ogni qualvolta lo ritenga utile o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
  7. Il Direttore convoca il Consiglio, con comunicazione contenente l’ordine del giorno, per posta elettronica e con anticipo di almeno 5 giorni o, in caso di urgenza, con anticipo di almeno 2 giorni rispetto alla data della riunione.
  8. Il Direttore inserisce argomenti su richiesta di un quarto dei membri del Consiglio, arrotondato all’intero superiore, o integra l’ordine del giorno su richiesta di un quarto dei membri del Consiglio, arrotondato all’intero superiore, avanzata con anticipo di almeno 2 giorni rispetto alla data della riunione.
  9. Il materiale con funzione istruttoria è di norma disponibile presso la Segreteria con almeno 2 giorni di anticipo.
  10. L’introduzione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno è ammessa solo se, al momento della decisione, sono presenti e concordi tutti i componenti dell’organo; in caso contrario, l’argomento può essere posto in discussione con il consenso unanime dei presenti ma non può dar luogo a delibera.
  11. La votazione su ogni proposta del Direttore si svolge in forma palese, salvo ove non diversamente disposto; per l’approvazione è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi.
  12. Per la pubblicazione degli atti si rinvia alle disposizioni del Regolamento per la Pubblicazione degli Atti di Ateneo.

Articolo 9 — Il Direttore

  1. Il Direttore svolge le funzioni che indica l’art. 24, c. 1 e 2, dello Statuto e le funzioni demandate dalla legislazione in vigore, dall’ordinamento universitario nazionale e dalla normativa di ateneo.
  2. Lo Statuto, con l’art. 24, c. 4, 5, e 6, e l’art. 49, comma c. 3, disciplina l’elezione del Direttore. Con anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell’elezione ogni candidato deve inviare una dichiarazione formale al Decano del Dipartimento che ne darà notizia nel più breve tempo ai membri del Dipartimento.
  3. Il Decano del Dipartimento nomina e presiede una commissione di seggio, composta da tre membri: il Decano stesso, un docente del Dipartimento non candidato alla carica e il responsabile amministrativo. Se il Decano del Dipartimento è candidato alla carica, nella commissione subentra il professore ordinario con anzianità di ruolo immediatamente inferiore.
  4. Il Direttore nomina, secondo l’art. 24, c. 8 dello Statuto, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso d’assenza o d’impedimento.
  5. Il Direttore può attribuire, nei limiti dello Statuto e della normativa in vigore, deleghe concernenti ben precisi ambiti, anche per la durata del mandato, a docenti o a un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
  6. Il Direttore può, in caso di motivata urgenza, emanare provvedimenti da portare a ratifica nel successivo Consiglio.
  7. Il mandato del Direttore può essere revocato secondo le modalità che indica l’art. 24, c. 7, dello Statuto. Il Direttore può rassegnare le dimissioni al Rettore dandone ad un tempo comunicazione al Consiglio.

Articolo 10 — La Giunta

  1. La Giunta coadiuva il Direttore nel suo ruolo e svolge attività istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.
  2. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire deleghe alla Giunta, nel rispetto dell’art. 26, c. 2, dello Statuto. La delibera in merito indica criteri, durata e limiti delle deleghe, il cui contenuto non può eccedere in ogni caso, nel rispetto dell’art. 25, c. 2, dello Statuto, l’amministrazione ordinaria del Dipartimento.
  3. La Giunta è composta da:
    1. il Direttore;
    2. il Vicedirettore;
    3. due professori ordinari;
    4. due professori associati;
    5. due ricercatori;
    6. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
    7. un rappresentante dei dottorandi e assegnisti;
    8. un rappresentante degli studenti.

A ogni riunione della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

  1. Il Direttore indice l’elezione dei membri della Giunta con anticipo di almeno quindici giorni e fissa nel provvedimento un calendario tale da consentire l’espletamento della procedura entro un mese dall’inizio del proprio insediamento. Rende consultabili ad un tempo presso la segreteria, per necessaria pubblicità e per ogni contestazione, gli elenchi con l’elettorato attivo e passivo, stilati nel rispetto della normativa di Ateneo. L’elettorato passivo è limitato ai membri del Consiglio.
  2. L’elezione dei membri della Giunta di cui al c. 3, l. c, d, e, avviene in base ai ruoli o alle fasce: dei professori ordinari con il voto dei professori ordinari, dei professori associati con il voto dei professori associati, dei ricercatori con il voto dei ricercatori. L’elezione dei membri della Giunta di cui al c. 3, l. f, g, h avviene per categorie: del rappresentante del personale tecnico-amministrativo con il voto del personale tecnico-amministrativo attribuito al Dipartimento, del rappresentante dei dottorandi e assegnisti con il voto dei dottorandi e assegnisti membri del Consiglio, del rappresentante degli studenti con il voto degli studenti membri del Consiglio. I candidati per le fasce dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
  3. Per l’espletamento dell’elezione, il Direttore nomina una commissione composta dal Direttore, che la presiede, o da un suo delegato, e da due membri, l’uno dei quali con funzioni di segretario.
  4. Il voto è a scrutinio segreto. Ogni elettore ha diritto a un voto. Il voto ha valore se reca sulla scheda sia il nome sia il cognome o, nel caso in cui non sussista pericolo di ambiguità, il solo cognome del candidato prescelto. Nel caso di completa omonimia, bisognerà inserire un terzo elemento idoneo a identificare il candidato e in anticipo concordato.
  5. Il quorum è di almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Per l’elezione del rappresentante degli studenti è sufficiente la partecipazione del 10 per cento degli aventi diritto al voto, in base al Regolamento Generale di Ateneo. Con affluenza minore al quorum, è ripetuto il turno, non oltre il termine che indica il provvedimento emanato dal Direttore. Fanno parte della Giunta i docenti e il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei dottorandi e assegnisti e il rappresentante degli studenti con il numero più alto di preferenze. In caso di parità, per i docenti e per il rappresentante del personale tecnico-amministrativo prevale il più anziano in ruolo presso l’Università di Pisa, in caso di ulteriore parità il più giovane di età; per il rappresentante dei dottorandi e assegnisti prevale il candidato iscritto da tempo minore al proprio corso e il titolare da tempo minore dell’assegno, in caso di ulteriore parità il più giovane di età; per il rappresentante degli studenti prevale il candidato immatricolato da tempo minore, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
  6. Il Direttore nomina la Giunta dopo controllo della regolarità della procedura. I componenti della Giunta restano in carica per la durata del mandato del Direttore, con eccezione per il rappresentante dei dottorandi e assegnisti e per il rappresentante degli studenti, per i quali si applica l’art. 25, c. 5, dello Statuto. Il mandato dei rappresentanti dei ricercatori, se a tempo determinato, cessa al venir meno del rapporto di servizio con l’Università di Pisa.
  7. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di membri docenti e del rappresentante del personale tecnico-amministrativo prima di sei mesi dalla scadenza del mandato, il Direttore indice un’elezione suppletiva. Per il caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rappresentante dei dottorandi e assegnisti o del rappresentante degli studenti si rinvia a quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
  8. Il Direttore convoca la Giunta quando lo ritenga utile, con avviso per posta elettronica e con anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data della riunione.
  9. Alla Giunta si applica, per quanto compatibile, la normativa per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 11 — La Commissione Paritetica

  1. La Commissione Paritetica esercita le competenze di cui all’art. 36, c. 9, dello Statuto:
    1. svolge il monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica, dell’attività di servizio dei docenti agli studenti;
    2. individua indicatori per la valutazione del risultato delle predette attività, garantendo l’accesso ai dati nel rispetto della normativa di Ateneo;
    3. formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
    4. formula pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
    5. formula pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e i crediti loro assegnati;
    6. formula pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
    7. redige la relazione annuale sull’andamento delle attività didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) dello Statuto d’Ateneo.
  2. In base all’art. 112 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione Paritetica è composta da un numero di docenti pari al 12% dei membri del Consiglio da elevare al numero intero superiore, fino a un massimo di 16, per metà docenti e per metà rappresentanti degli studenti membri del Consiglio. Nella componente docente è compreso anche il Direttore del dipartimento o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa (Art. 36, c. 8 dello Statuto; Art. 112, c. 1 del Regolamento generale).
  3. Se il numero dei rappresentanti degli studenti membri del Consiglio non è tale da consentire il raggiungimento del numero di cui al c. 2, la Commissione Paritetica è composta dal gruppo intero dei rappresentanti degli studenti membri del Consiglio e da un identico numero di docenti.
  4. Se l’elezione degli studenti comporta una variazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio, il numero dei docenti è immediatamente adeguato, per mantenere la natura paritetica della Commissione.
  5. Il Consiglio designa i docenti per la Commissione Paritetica su proposta del Direttore, garantendo un equo rapporto fra i Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento.
  6. Nella Commissione Paritetica, i rappresentanti degli studenti sono eletti da e fra i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio. In caso di parità, prevale il candidato della lista che ha ottenuto il numero più alto di voti nell’elezione che precede per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che ha ottenuto il numero più alto di preferenze nell’elezione che precede per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato immatricolato da minor tempo.
  7. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa degli studenti nelle Commissione, si procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. In mancanza di sostituti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.
  8. Il Direttore convoca la Commissione Paritetica quando lo ritenga utile, con avviso per posta elettronica e con anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data della riunione.
  9. Alla Commissione Paritetica si applica, per quanto compatibile, la normativa per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 12 — Disposizioni sugli organi

  1. Per la legittimità di ogni delibera e di ogni riunione degli organi si applica l’art. 51, c. da 1 a 8, dello Statuto.
  2. La mancata elezione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la legittimità e le funzioni degli organi se il numero dei membri è superiore alla metà dei membri previsti dal Regolamento.
  3. Il Direttore convoca il Consiglio, la Giunta, la Commissione Paritetica indicando la sede della riunione, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. Per ogni elezione, nel provvedimento che le indice devono figurare la sede del seggio, la data e l’ora. Il recapito di posta elettronica è l’indirizzo istituzionale del destinatario e, su esplicita richiesta, un altro indirizzo.
  4. Per il funzionamento degli organi del Dipartimento si applica, per quanto compatibile, la normativa sugli organi centrali di governo del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 13 — Sezioni

  1. Al suo interno il Dipartimento può consentire, nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo, l’avvio delle attività di sezioni, prive di autonomia finanziaria e amministrativa, con compiti di coordinamento nella ricerca.
  2. In base alla normativa di Ateneo, il Consiglio, preso atto della richiesta di docenti di ruolo di costituire singole sezioni, ne delibera l’attivazione. Le sezioni del Dipartimento sono indicate nell’Allegato E.

Articolo 14 — Commissioni

  1. Il Dipartimento può dotarsi di una commissione o più con funzione istruttoria, per la programmazione ad esempio dello sviluppo scientifico e culturale, per i rapporti con la scuola, per orari, spazi, per i rapporti nel campo internazionale o per i rapporti con il territorio, per la ricerca, composta da membri che afferiscono al Dipartimento.
  2. Il Consiglio nomina ogni commissione su proposta del Direttore.
  3. Per ogni commissione, il Consiglio fissa, su proposta del Direttore, il numero dei membri. Ogni commissione comprende almeno un rappresentante dei dottorandi e assegnisti, un rappresentante degli studenti e, tenuto conto del possesso di competenze su argomenti specifici, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. La durata del mandato per ogni commissione coincide con il tempo necessario all’espletamento del compito, come stabilito nel decreto di nomina.
  4. Il Direttore o un suo delegato convoca ogni commissione e la presiede.

Articolo 15 — Assemblee

  1. Il Dipartimento riconosce il diritto dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi e assegnisti e degli studenti di riunirsi periodicamente in assemblee su problematiche riguardanti la ricerca e la didattica e su argomenti d’interesse generale per il dipartimento.
  2. Il Direttore riconosce per le assemblee degli studenti la sospensione della didattica: il tetto massimo è di 25 ore l’anno.
  3. La richiesta di assemblee deve pervenire al Direttore con anticipo di almeno tre giorni.
  4. Si rinvia, per le singole procedure, ad un’apposita disciplina proposta dagli studenti del Consiglio e dal Consiglio approvata con delibera.

Articolo 16 — Centri dipartimentali

Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento possono essere costituiti Centri Dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze, come previsto dall’art. 39 comma 4 dello Statuto d’Ateneo. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 17 — Disposizioni finali

  1. Il Regolamento, dopo approvazione del Consiglio a maggioranza dei membri, è inviato al controllo di Ateneo in base all’art. 46 dello Statuto.
  2. Ogni proposta di modifica o integrazione al Regolamento è avanzata da un terzo almeno dei membri del Consiglio. L’approvazione avviene con la modalità indicata dal precedente comma 1.
  3. Ogni modifica degli Allegati non comporta modifica del presente Regolamento.
  4. Emanato con Decreto del Rettore, il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Per quanto il Regolamento non indica, si rinvia in ogni caso allo Statuto, alla normativa di Ateneo, all’ordinamento generale universitario e alla legislazione in vigore.

Il Regolamento del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica è inoltre consultabile in pdf sul sito di Ateneo.